Trasparenza retributiva

La trasparenza retributiva è l’obbligo di rendere note le informazioni sulla retribuzione: ai candidati, con la fascia iniziale nell’annuncio; alle persone dipendenti, con i criteri di pagamento e i livelli medi. In Italia lo disciplina il decreto legislativo 96/2026.

Altri nomi: trasparenza salariale, pay transparency, direttiva trasparenza retributiva

Il decreto legislativo 96/2026, che recepisce la direttiva (UE) 2023/970 ed è in vigore dal 7 giugno 2026, porta l’informazione sulla retribuzione in testa al rapporto: nell’annuncio, prima ancora del colloquio.

Che cosa deve dire un datore di lavoro, e quando

Ci sono tre momenti, e a ciascuno corrisponde un articolo.

Prima dell’assunzione (articolo 5). Gli avvisi e i bandi riportano la retribuzione iniziale o la relativa fascia, fondata su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere e coerente con il contratto collettivo applicato. Chi seleziona non può chiedere al candidato quanto ha guadagnato o guadagna, né procurarsi il dato per altra via, anche attraverso terzi incaricati. Gli annunci, compresi i requisiti professionali, vanno scritti con criteri neutri rispetto al genere.

Durante il rapporto (articolo 6). Il datore di lavoro rende accessibili i criteri con cui determina la retribuzione e quelli per la progressione economica. La via ordinaria è l’informativa all’assunzione già prevista dal decreto 152/1997; chi applica un CCNL firmato dai sindacati più rappresentativi può rinviare ai criteri, ai livelli e alla retribuzione del contratto. Chi ha meno di 50 persone dipendenti non è tenuto a rendere accessibili i criteri di progressione.

A richiesta (articolo 7). Ogni persona dipendente può chiedere per iscritto i livelli retributivi medi, distinti per sesso, delle categorie con lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. La risposta arriva entro due mesi; il diritto si esercita una volta all’anno. Il datore di lavoro ricorda ogni anno a tutte le persone dipendenti che esiste. Nessuna clausola può vietare di rivelare la propria retribuzione.

Che cosa il decreto non rende pubblico

Il decreto non rende pubblici gli stipendi individuali, e lo scrive. Le informazioni ottenute sui colleghi servono solo a far valere la parità retributiva e non devono rendere conoscibile, nemmeno indirettamente, la condizione economica di un’altra persona. Fino a 49 persone dipendenti l’informazione può essere data con le modalità dell’articolo 9, comma 4, pensate per evitare che si risalga a singole persone.

Il divieto di chiedere la retribuzione precedente riguarda la retribuzione percepita. Il comma 2 non menziona le aspettative: chiedere quale cifra il candidato ha in mente non è chiedere quanto prendeva. Se un’azienda vuole evitare anche quella domanda, è una scelta sua e va presentata come tale, non come un obbligo di legge.

Un’ultima precisazione sull’accessibilità: l’articolo 8 chiede che tutte queste informazioni siano accessibili alle persone con disabilità, tenendo conto delle esigenze legate a ciascun tipo di disabilità.

Come orientarsi in azienda

Tre controlli, in quest’ordine.

  1. L’annuncio. Ha una fascia, e la fascia ha un criterio scritto? Una fascia da 25 a 60 mila euro, con il criterio «dipende dal profilo», difficilmente regge come fascia fondata su criteri oggettivi.
  2. Il modulo di candidatura. Contiene un campo sulla retribuzione attuale o passata? Va tolto, anche se non è obbligatorio.
  3. Chi risponde a una richiesta. Una richiesta ai sensi dell’articolo 7 ha due mesi di tempo: serve una persona incaricata prima che arrivi la prima.

Nel modulo di Join il campo Salary range si compila con i dati di mercato per titolo, sede e seniority, e si può modificare. Nel modulo di candidatura il campo Salary expectations, alla voce Personal information, può essere Optional, Required o Knockout: è un campo sulle aspettative, non sulla retribuzione percepita, ma se lo rendi obbligatorio o eliminatorio lo decidi tu, non la norma.

Fonti e riferimenti

Domande frequenti

L’annuncio deve indicare la retribuzione precisa?
No: l’articolo 5 chiede «la retribuzione iniziale o la relativa fascia». Può bastare una fascia, purché fondata su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere e coerente con il contratto collettivo applicato. Il testo non impone una cifra unica.
Si può chiedere al candidato quanto guadagna adesso?
No. L’articolo 5, comma 2, vieta di chiedere la retribuzione percepita nel rapporto in corso o in quelli precedenti, direttamente o tramite terzi incaricati della selezione. Chiedere quanto il candidato si aspetta di guadagnare è un’altra domanda e il divieto non la nomina.
Una persona dipendente può chiedere lo stipendio di un collega?
No. Può chiedere i livelli retributivi medi, per sesso, delle categorie che fanno lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore (articolo 7). Le informazioni ottenute servono solo a far valere la parità retributiva e non devono rendere conoscibile la condizione economica individuale di altri.

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