Settimana corta di quattro giorni
La settimana corta di quattro giorni è un orario in cui si lavora quattro giorni invece di cinque. Può voler dire le stesse ore su giornate più lunghe, oppure meno ore, con la paga invariata o ridotta in proporzione. Il nome non dice quale dei due: va scritto.
Chi legge «quattro giorni» in un annuncio capisce che un giorno resta libero, e basta. Quante ore si lavorano negli altri quattro, e che cosa succede alla paga, dipende da un accordo che l’espressione da sola non descrive.
Due accordi sotto lo stesso nome
| Aspetto | Ore compresse | Ore ridotte |
|---|---|---|
| Ore settimanali | Le stesse, su quattro giornate più lunghe | Meno, per esempio 32 invece di 40 |
| Retribuzione | Invariata | Invariata o ridotta in proporzione |
| Che cosa guadagna la persona | Un giorno libero, pagato con giornate più lunghe | Un giorno libero, senza giornate più lunghe |
Un caso italiano documentato sta a metà. L’accordo di Intesa Sanpaolo con i sindacati, del 26 maggio 2023, prevede nove ore per quattro giorni, su base volontaria e a parità di retribuzione, con un orario che scende da 37,5 a 36 ore. Nove ore per quattro giorni fanno 36: un’ora e mezza in meno della settimana di partenza, quindi le ore sono compresse e in parte ridotte.
Che cosa dice la norma sull’orario
In Italia l’orario normale è di 40 ore settimanali, e i contratti collettivi possono fissare una durata inferiore e calcolarla come media su un periodo fino a un anno (d.lgs. 66/2003, art. 3). Quattro giornate da dieci ore fanno 40 ore: restano nell’orario normale. Il tetto massimo è un altro: la media di 48 ore settimanali, straordinario compreso, calcolata su un periodo non superiore a quattro mesi, che i contratti collettivi possono estendere a sei o a dodici (art. 4). Il riposo giornaliero è di undici ore consecutive ogni 24 (art. 7): con una giornata di dieci ore il conto torna (10 + 11 = 21).
Se la riduzione tocca anche la paga, il contratto può cambiare. Il tempo parziale richiede la forma scritta e l’indicazione dell’orario rispetto a giorno, settimana, mese e anno (d.lgs. 81/2015, art. 5). Quale regime si applichi alle persone già in organico dipende dal CCNL e dagli accordi aziendali: è una domanda per chi segue le paghe o per il consulente del lavoro.
Che cosa può incrinarsi
I dati sull’effetto vengono dal Regno Unito. L’Università di Cambridge descrive una sperimentazione di giugno-dicembre 2022 in cui 61 aziende, con circa 2.900 persone, hanno ridotto l’orario del 20% a salario invariato: 56 aziende su 61 intendevano proseguire e 18 l’avevano confermata in modo permanente. Il fatturato era rimasto più o meno uguale, con un aumento medio dell’1,4%, ma solo per le 23 aziende che avevano fornito i dati. Le uscite risultavano calate del 57% e i giorni di malattia del 65% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima; il 71% delle persone riferiva meno burnout, un dato dichiarato, non misurato.
Erano aziende britanniche che avevano scelto di partecipare; tra loro c’erano negozi online e una friggitoria, ma la pagina non dà risultati separati per chi serve clienti cinque giorni su sette o lavora a turni. L’accordo di Intesa mostra una risposta pratica a questo problema. Nelle filiali piccole, dal 1° novembre 2023, la settimana corta si prende nel giorno di chiusura della filiale, a scelta tra martedì, mercoledì e giovedì, mentre nelle 40 filiali grandi la settimana corta vale secondo le esigenze tecnico-operative dell’azienda. Per le giornate più lunghe il comunicato lascia l’ingresso flessibile, tra le 7 e le 10, con l’uscita spostata di conseguenza.
Che cosa misurare
Scegli i numeri prima di partire, perché dopo è facile cercare solo quelli che confermano. Contano le ore effettivamente lavorate, non quelle scritte nel contratto; insieme alle dimissioni volontarie, ai giorni di assenza per malattia e alla copertura del servizio nei giorni scoperti bastano a capire se la formula regge. Per la selezione l’effetto è più incerto — nelle fonti consultate non risultano dati italiani sul rapporto tra settimana corta e candidature per annuncio — e conviene non promettere un aumento.
Un’ultima verifica è semplice: dopo tre mesi, confronta i giorni e le ore scritti nell’annuncio con quelli che la persona assunta lavora davvero. Se non coincidono, il problema è nell’annuncio prima che nell’orario.
Fonti e riferimenti
- Normattiva: d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 3 (orario normale di lavoro)
- Normattiva: d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 4 (durata massima dell’orario di lavoro)
- Normattiva: d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 7 (riposo giornaliero)
- Normattiva: d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 5 (tempo parziale: forma e contenuti)
- Intesa Sanpaolo: accordo con i sindacati sulla nuova organizzazione del lavoro (26 maggio 2023)
- University of Cambridge: Four-day week, the UK pilot results
- Join Help: Job creation