Orario flessibile
L’orario flessibile lascia ai dipendenti la scelta di quando iniziare e finire la giornata, entro limiti fissati dall’azienda e spesso attorno a una fascia di presenza obbligatoria, a parità di ore contrattuali. Non cambia quante ore si lavorano né dove.
Un annuncio che scrive «orario flessibile» e poi si aspetta risposte dalle otto alle diciotto promette un vantaggio che non esiste, e chi entra se ne accorge presto. La voce serve a dire che cosa si promette davvero.
Finestra, fascia, recupero, registrazione
Nell’orario flessibile è il dipendente a scegliere quando cominciare e quando smettere, entro limiti che stabilisce l’azienda. Un regolamento scritto fissa di solito quattro punti.
- La finestra. L’ingresso più presto e l’uscita più tardi consentiti, per esempio dalle 7 alle 19.
- La fascia di presenza obbligatoria. Le ore in cui tutti devono esserci. Alcuni schemi la tolgono e tengono solo la finestra.
- Il recupero. Quante ore in più o in meno si possono accumulare ed entro quando azzerare il saldo. Molti accordi lo chiamano banca delle ore: come funzioni lo decide il contratto collettivo o l’accordo aziendale applicato.
- La registrazione. Come si rilevano gli orari, con un sistema di presenze o per autodichiarazione.
Cambia l’ora, non il tetto delle 40 ore
L’art. 3 del d.lgs. 66/2003 fissa l’orario normale a quaranta ore settimanali e lascia ai contratti collettivi di stabilire una durata minore o di riferire l’orario normale alla media delle prestazioni in un periodo non superiore all’anno. L’art. 7 riconosce undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro. Se una persona chiudesse alle 22 e il giorno dopo cominciasse alle 7, le ore di riposo sarebbero nove: uno schema che lo consente non regge, qualunque cosa dica il regolamento aziendale.
L’orario flessibile va tenuto distinto da due leve vicine. Il lavoro agile ha una definizione di legge, senza precisi vincoli di orario o di luogo, nell’art. 18 della legge 81/2017. Il part-time riduce le ore, mentre l’orario flessibile le lascia dove sono.
Scrivere l’orario resta un obbligo di informazione. Il d.lgs. 152/1997, art. 1 comprende tra le informazioni da dare l’orario di lavoro e le regole su straordinario e cambi di turno, quando l’organizzazione dell’orario è prevedibile, e un elenco di dati diversi quando non lo è. Se l’orario varia da persona a persona, il documento deve dire come.
Un’ultima cautela riguarda la registrazione. L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori non richiede accordo né autorizzazione per gli strumenti che registrano accessi e presenze, ma i dati raccolti sono usabili solo se il lavoratore è adeguatamente informato e nel rispetto del Codice della privacy.
Turni, sportelli e lavoro di squadra
Parti dal ruolo. Dove ci sono turni o sportelli aperti al pubblico, la finestra vale poco; lì può funzionare una settimana compressa o un part-time. Dove il lavoro è di squadra, la fascia di presenza è il compromesso: poche ore comuni e il resto lasciato alla persona.
Poi scrivi la finestra e la fascia nell’annuncio, così chi si candida può valutare l’accordo prima di mandare il curriculum. Se non sai che cosa prevede il tuo contratto collettivo sul recupero delle ore o sulla media, chiedilo al consulente del lavoro prima di promettere una flessibilità che il testo non regge.
Fonti e riferimenti
- Normattiva: d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 3 (orario normale di lavoro)
- Normattiva: d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 7 (riposo giornaliero)
- Normattiva: d.lgs. 26 febbraio 1997, n. 152, art. 1 (informazioni sul rapporto di lavoro)
- Normattiva: legge 22 maggio 2017, n. 81, art. 18 (lavoro agile)
- Normattiva: legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 4 (strumenti di controllo)
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