Lavoro flessibile
Il lavoro flessibile è la categoria che riunisce le politiche con cui un’azienda lascia scegliere quando, dove o quante ore si lavora. Orario flessibile, lavoro agile, part-time e settimana corta sono leve distinte, e un ruolo raramente le offre tutte.
In italiano «lavoro flessibile» ha anche un uso più largo, per i contratti diversi dal tempo indeterminato a tempo pieno. Questa voce tratta di come, dove e quanto si lavora, non del tipo di contratto.
Quattro leve sotto una parola
È un ombrello. Sotto stanno leve diverse, e un annuncio che scrive solo «flessibilità» non dice quale.
- Quando. Spostare inizio e fine della giornata, in una finestra concordata e a parità di ore: è l’orario flessibile.
- Dove. Scegliere il luogo, con il lavoro agile, il lavoro ibrido o il lavoro da remoto.
- Come è fatta la settimana. Una settimana di quattro giorni o un orario compresso.
- Quante ore. Il part-time o la condivisione di un posto tra due persone.
Come funziona in Italia
La leva con la forma più definita è il lavoro agile. L’art. 18 della legge 81/2017 lo descrive come una modalità di esecuzione del rapporto subordinato stabilita con accordo tra le parti, senza precisi vincoli di orario o di luogo, in parte dentro e in parte fuori dai locali aziendali e nei soli limiti dell’orario massimo giornaliero e settimanale. La legge è in vigore dal 14 giugno 2017.
L’art. 19 richiede l’accordo scritto, ai fini della regolarità amministrativa e della prova; contenuto dell’accordo, durata e recesso sono nella voce sul lavoro ibrido.
Il comma 3-bis dell’art. 18, aggiunto dall’art. 4 del d.lgs. 105/2022, obbliga i datori che stipulano accordi di lavoro agile a riconoscere priorità alle richieste di chi ha figli fino a dodici anni (nessun limite d’età per i figli con disabilità), di chi ha una grave disabilità e di chi assiste familiari. Chi chiede il lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato né trasferito per questo: la misura sarebbe ritorsiva o discriminatoria, quindi nulla. Lo stesso articolo collega la negazione del lavoro agile alla certificazione di parità di genere: un rifiuto o un ostacolo nei due anni precedenti la richiesta impedisce di ottenerla.
Riposo e controllo a distanza
La flessibilità senza confine scivola nella reperibilità continua. La legge prevede il riposo giornaliero: l’art. 7 del d.lgs. 66/2003 riconosce undici ore di riposo ogni ventiquattro, da godere di seguito, salvo le attività con lavoro frazionato o in reperibilità. Una politica che descrive la leva ma non il limite ha fatto metà del lavoro.
Anche il controllo è un confine. L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori richiede un accordo collettivo o un’autorizzazione dell’Ispettorato per gli strumenti dai quali può derivare un controllo a distanza, e lo esclude per gli strumenti con cui si rende la prestazione e per quelli che registrano accessi e presenze. I dati sono usabili solo con adeguata informazione e nel rispetto del Codice della privacy. Prima di introdurre una piattaforma che misura il collegamento di chi lavora da fuori ufficio, controlla in quale caso rientra.
Cosa scrivere nell’annuncio
Rispondi a tre domande. Quale leva il ruolo regge davvero, dati gli orari di apertura, la sovrapposizione con il team e il contratto collettivo applicato? Quale limite si applica una volta concessa? L’annuncio nomina la leva, o solo la parola «flessibile»?
Una cassa di negozio o una reception raramente reggono l’orario flessibile, ma possono offrire una settimana compressa o un part-time.
Fonti e riferimenti
- Normattiva: legge 22 maggio 2017, n. 81, art. 18 (lavoro agile)
- Normattiva: legge 22 maggio 2017, n. 81, art. 19 (forma e recesso)
- Normattiva: d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105, art. 4 (priorità per il lavoro agile)
- Normattiva: d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 7 (riposo giornaliero)
- Normattiva: legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 4 (strumenti di controllo)
- Join Help: Job creation