Lavoro flessibile

Il lavoro flessibile è la categoria che riunisce le politiche con cui un’azienda lascia scegliere quando, dove o quante ore si lavora. Orario flessibile, lavoro agile, part-time e settimana corta sono leve distinte, e un ruolo raramente le offre tutte.

Altri nomi: flessibilità lavorativa, modalità di lavoro flessibili, flexible working

In italiano «lavoro flessibile» ha anche un uso più largo, per i contratti diversi dal tempo indeterminato a tempo pieno. Questa voce tratta di come, dove e quanto si lavora, non del tipo di contratto.

Quattro leve sotto una parola

È un ombrello. Sotto stanno leve diverse, e un annuncio che scrive solo «flessibilità» non dice quale.

Come funziona in Italia

La leva con la forma più definita è il lavoro agile. L’art. 18 della legge 81/2017 lo descrive come una modalità di esecuzione del rapporto subordinato stabilita con accordo tra le parti, senza precisi vincoli di orario o di luogo, in parte dentro e in parte fuori dai locali aziendali e nei soli limiti dell’orario massimo giornaliero e settimanale. La legge è in vigore dal 14 giugno 2017.

L’art. 19 richiede l’accordo scritto, ai fini della regolarità amministrativa e della prova; contenuto dell’accordo, durata e recesso sono nella voce sul lavoro ibrido.

Il comma 3-bis dell’art. 18, aggiunto dall’art. 4 del d.lgs. 105/2022, obbliga i datori che stipulano accordi di lavoro agile a riconoscere priorità alle richieste di chi ha figli fino a dodici anni (nessun limite d’età per i figli con disabilità), di chi ha una grave disabilità e di chi assiste familiari. Chi chiede il lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato né trasferito per questo: la misura sarebbe ritorsiva o discriminatoria, quindi nulla. Lo stesso articolo collega la negazione del lavoro agile alla certificazione di parità di genere: un rifiuto o un ostacolo nei due anni precedenti la richiesta impedisce di ottenerla.

Riposo e controllo a distanza

La flessibilità senza confine scivola nella reperibilità continua. La legge prevede il riposo giornaliero: l’art. 7 del d.lgs. 66/2003 riconosce undici ore di riposo ogni ventiquattro, da godere di seguito, salvo le attività con lavoro frazionato o in reperibilità. Una politica che descrive la leva ma non il limite ha fatto metà del lavoro.

Anche il controllo è un confine. L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori richiede un accordo collettivo o un’autorizzazione dell’Ispettorato per gli strumenti dai quali può derivare un controllo a distanza, e lo esclude per gli strumenti con cui si rende la prestazione e per quelli che registrano accessi e presenze. I dati sono usabili solo con adeguata informazione e nel rispetto del Codice della privacy. Prima di introdurre una piattaforma che misura il collegamento di chi lavora da fuori ufficio, controlla in quale caso rientra.

Cosa scrivere nell’annuncio

Rispondi a tre domande. Quale leva il ruolo regge davvero, dati gli orari di apertura, la sovrapposizione con il team e il contratto collettivo applicato? Quale limite si applica una volta concessa? L’annuncio nomina la leva, o solo la parola «flessibile»?

Una cassa di negozio o una reception raramente reggono l’orario flessibile, ma possono offrire una settimana compressa o un part-time.

Fonti e riferimenti

Domande frequenti

Lavoro flessibile e orario flessibile sono la stessa cosa?
No. Il lavoro flessibile è la categoria, l’orario flessibile è una sola leva: spostare inizio e fine della giornata, a parità di ore. Il lavoro agile, il part-time e la settimana corta sono altre leve. Un ruolo può offrirne una senza le altre.
Il lavoro flessibile significa sempre lavorare da casa?
No. Un ruolo interamente in sede può offrire flessibilità con l’orario, con una settimana compressa o con un part-time. Il luogo è solo una delle leve.

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