Pari opportunità nelle assunzioni
Le pari opportunità nelle assunzioni sono il principio per cui una candidatura si valuta sulla capacità di svolgere il ruolo, non su caratteristiche protette. In Italia il quadro viene da più testi, per sesso, razza, religione, disabilità, età e orientamento sessuale.
In Italia non c’è una sola legge sulle pari opportunità nelle assunzioni. Ci sono più testi, ciascuno per un gruppo di motivi, e chi seleziona deve conoscerli tutti perché il divieto cambia con il motivo. Quello che segue è una lettura dei testi su Normattiva, non un parere legale.
Un testo per ogni motivo
Il principio è la parità di trattamento: nessuna distinzione nell’accesso al lavoro per i motivi protetti. I testi si dividono così, con in più una regola più recente sull’annuncio.
- Razza e origine etnica: d.lgs. 215/2003.
- Religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale e, aggiunta più tardi, la nazionalità: d.lgs. 216/2003.
- Sesso, stato matrimoniale o di famiglia, gravidanza, maternità e paternità: art. 27 del d.lgs. 198/2006, il Codice delle pari opportunità.
- Retribuzione e genere nell’annuncio: d.lgs. 96/2026, art. 5, in vigore dal 7 giugno 2026: l’annuncio indica la retribuzione iniziale o la fascia, a chi si candida non si chiede la retribuzione attuale o passata, e l’annuncio è redatto in modo neutro rispetto al genere.
Il d.lgs. 216/2003, all’art. 2, distingue tra discriminazione diretta, quando una persona è trattata meno favorevolmente di un’altra in una situazione analoga, e indiretta, quando una disposizione o una prassi apparentemente neutra mette qualcuno in una situazione di particolare svantaggio. Considera discriminazione anche la molestia e l’ordine di discriminare.
Dall’annuncio all’assunzione
Per la selezione la parte che conta è la prima. I due decreti del 2003 includono l’accesso all’occupazione e al lavoro, autonomo o dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione. Arrivano anche alle condizioni di lavoro, a carriera e retribuzione, alla formazione e all’appartenenza a organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro.
Il Codice delle pari opportunità vieta qualsiasi discriminazione di sesso nell’accesso al lavoro, per criteri di selezione, condizioni di assunzione e promozione. Il testo cita espressamente la preselezione e la pubblicità del posto a mezzo stampa o in altra forma, quando indicano il sesso come requisito. Per le selezioni il comma 5 prevede inoltre la formula «dell’uno o dell’altro sesso», salvo che il sesso sia essenziale per la natura del lavoro.
Lo Statuto dei lavoratori aggiunge due divieti che toccano la selezione. L’art. 8 proibisce le indagini sulle idee politiche, religiose e sindacali della persona, condotte direttamente o per interposta persona, e quelle su circostanze che nulla dicono della sua attitudine professionale. Il divieto vale per l’assunzione e per tutto il rapporto. L’art. 15 rende nulli gli atti discriminatori per motivi come opinioni politiche, religione, razza, lingua, sesso, disabilità, età, nazionalità, orientamento sessuale e convinzioni personali. Il testo non nomina la fase di selezione, e se vi si applichi è una questione di interpretazione.
Eccezioni strette, nessuna istruzione operativa
Le eccezioni esistono, e sono strette. I due decreti del 2003 ammettono una differenza di trattamento quando la caratteristica è un requisito essenziale e determinante per quel lavoro, con proporzionalità e ragionevolezza. Il Codice delle pari opportunità ammette deroghe per mansioni particolarmente pesanti individuate dalla contrattazione collettiva e, per la sola attività di moda, arte e spettacolo, quando il sesso è essenziale alla prestazione.
Mancano invece le istruzioni operative. Nessuno di questi testi dice come scrivere una scheda di valutazione, quali dati escludere dal punteggio o come archiviare i motivi di una scelta. Sono buone pratiche, non obblighi di legge:
- scrivi per ogni passaggio o scarto un motivo legato al ruolo, per esempio un’esperienza precisa, anziché un’impressione;
- tieni fuori dalle schede età, provenienza e fotografia anche quando compaiono nel curriculum;
- istruisci chi intervista sulle domande da non fare.
Nemmeno una pratica di diversity hiring è fuori dalla portata di questi divieti. Allargare il bacino delle candidature è una cosa, riservare un posto a un gruppo è un’altra: dove cada il limite per un caso concreto, lo valuta un consulente del lavoro. Per il curriculum anonimo e per il confronto con la norma tedesca (AGG) vedi le voci dedicate.
Fonti e riferimenti
- Normattiva: d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, art. 3 (razza e origine etnica)
- Normattiva: d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, art. 2 (nozione di discriminazione)
- Normattiva: d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, art. 3 (ambito di applicazione)
- Normattiva: d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, art. 27 (divieti di discriminazione nell’accesso al lavoro)
- Normattiva: legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 8 (divieto di indagini sulle opinioni)
- Normattiva: legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 15 (atti discriminatori)
- Normattiva: d.lgs. 7 maggio 2026, n. 96, art. 5 (trasparenza retributiva prima dell’assunzione)
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