AGG (Germania)

L’AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) è la legge tedesca sulla parità di trattamento: protegge anche chi si candida a un lavoro in Germania. Non è una norma italiana e non descrive il diritto del lavoro in Italia.

Altri nomi: Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, legge tedesca sulla parità di trattamento

Questa voce descrive una legge tedesca. Se assumi in Italia, l’AGG non regola il tuo processo e non va letto come riassunto del diritto italiano: per annunci, colloqui e criteri di selezione in Italia servono norme e fonti italiane, che qui non sono trattate. Ha senso leggerla se hai una sede, un annuncio o una persona da assumere in Germania, oppure se lavori con colleghi tedeschi che usano la sigla.

Che cosa dice la legge

Il § 1 fissa l’obiettivo della legge: prevenire o eliminare gli svantaggi legati a razza e origine etnica, sesso, religione o convinzioni personali, disabilità, età e identità sessuale. Anche chi si candida è tutelato: il § 6 considera «Beschäftigte», cioè persone tutelate come chi lavora, anche chi si candida a un impiego.

Il § 3 distingue due casi. Nella disparità diretta una persona viene trattata peggio di un’altra in una situazione comparabile a causa di uno di quei motivi. In quella indiretta una regola, un criterio o una procedura in apparenza neutri svantaggiano in particolare un gruppo protetto, a meno che siano giustificati da uno scopo legittimo e i mezzi siano adeguati e necessari.

Che cosa copre in selezione

Per gli annunci il § 11 è una sola frase: un posto non può essere pubblicato violando il divieto di discriminazione del § 7, comma 1. Ne segue che l’annuncio si legge insieme ai requisiti. Se l’annuncio chiedesse, per esempio, «collega giovane» (un caso inventato per illustrare), il problema sarebbe l’età come requisito, non il tono del testo.

La legge riguarda anche l’esito. Secondo il § 15 chi subisce una discriminazione può chiedere il risarcimento del danno, salvo che il datore di lavoro non sia responsabile della violazione, e un indennizzo per il danno non patrimoniale. Se la persona non sarebbe stata assunta comunque, l’indennizzo non supera tre mensilità. La violazione non dà da sola diritto all’assunzione (comma 6).

Per questo conviene scrivere i criteri sul lavoro da svolgere e annotare su che cosa si basa ogni valutazione: un attributo, un voto, una nota sull’esempio portato dalla persona. La legge non chiede uno strumento in particolare.

Che cosa non copre

L’AGG non vale per le assunzioni in Italia e non sostituisce la consulenza di chi conosce il caso concreto. Sui termini, poi, è facile confondersi: la pretesa va fatta valere per iscritto entro due mesi dalla ricezione del rifiuto, salvo diverso accordo tra le parti di un contratto collettivo (§ 15, comma 4); la causa per l’indennizzo, invece, va avviata entro tre mesi da quella richiesta scritta (§ 61b ArbGG, comma 1). I due mesi, quindi, non sono il termine per fare causa.

Entrambi i termini riguardano la pretesa. Per quanto tempo conservare i dati delle candidature è un’altra domanda, con una base giuridica e uno scopo propri.

Fonti e riferimenti

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