Freelance
Il freelance è una persona che offre i propri servizi a uno o più committenti con un contratto di lavoro autonomo, senza essere assunta. La legge italiana non usa la parola: parla di lavoro autonomo, e il confine con la dipendenza è chi dirige e organizza il lavoro.
«Freelance» è una parola che i testi di legge italiani non usano: parlano di lavoro autonomo. Per chi assume la distinzione pesa più dell’etichetta, perché da lì dipende il tipo di contratto e quello che la persona potrà pretendere.
Che cosa indica la legge
Il codice civile descrive il contratto d’opera: una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222, testo letto su Brocardi, che è una fonte secondaria). Il lavoratore subordinato è invece chi si obbliga, dietro retribuzione, a collaborare nell’impresa, sotto la direzione dell’imprenditore (art. 2094, stessa avvertenza).
La legge 81/2017 dedica un capitolo al lavoro autonomo: vale per i rapporti del titolo III del libro quinto del codice civile, compresi quelli con una disciplina particolare richiamati dall’articolo 2222, e lascia fuori gli imprenditori, anche piccoli (art. 1, in vigore dal 14 giugno 2017).
Perché il confine conta
Più decidi tu come, quando e dove il lavoro viene fatto, più l’incarico si avvicina alla descrizione dell’articolo 2094 e si allontana da quella dell’articolo 2222. Per un caso preciso la legge ha scelto una regola: se la collaborazione è personale e continuativa e le modalità di esecuzione le organizza il committente, anche attraverso piattaforme digitali, si applica la disciplina del lavoro subordinato (d.lgs. 81/2015, art. 2, dal 1° gennaio 2016). La norma esclude, tra le altre, le collaborazioni regolate da contratti collettivi nazionali e le professioni intellettuali per cui serve l’iscrizione a un albo.
Anche chi resta autonomo è tutelato. La stessa legge 81/2017 considera abusive, e senza effetto, le clausole che permettono al committente di modificare da solo le condizioni, di recedere da un contratto continuativo senza congruo preavviso o di fissare il pagamento oltre sessanta giorni dalla fattura, e tratta come abusivo il rifiuto di mettere il contratto per iscritto; in questi casi il lavoratore può chiedere il risarcimento (art. 3). Per chi commissiona è un elenco di cose da non scrivere.
Che cosa chiedere prima di firmare
Le domande utili sono queste:
- Che cosa consegna, e per quando? Un incarico senza risultato definito somiglia a una posizione aperta.
- Chi decide il metodo, gli orari e il luogo? Se la risposta è «tu», l’incarico è vicino alla dipendenza.
- Con quali strumenti lavora, e per chi altro? Una persona che lavora solo per te, con le tue dotazioni e nei tuoi orari, è un segnale da portare a chi segue il diritto del lavoro.
- Quanto dura, con quale preavviso e con quali termini di pagamento? Scrivili, e tienili entro i limiti dell’articolo 3.
Per valutare la persona guarda ciò che ha già fatto, in un portfolio, oppure chiedi una prova di lavoro pagata su un caso reale. Quando l’attività diventa continua e centrale, la forma corretta è un contratto di lavoro subordinato. Questa voce non sostituisce un parere: l’esito dipende dai fatti del caso.
Fonti e riferimenti
- Brocardi: codice civile, art. 2222 (contratto d’opera), fonte secondaria
- Brocardi: codice civile, art. 2094 (prestatore di lavoro subordinato), fonte secondaria
- Normattiva: legge 22 maggio 2017, n. 81, art. 1 (ambito di applicazione)
- Normattiva: legge 22 maggio 2017, n. 81, art. 3 (clausole e condotte abusive)
- Normattiva: d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 2 (collaborazioni organizzate dal committente)
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