Freelance

Il freelance è una persona che offre i propri servizi a uno o più committenti con un contratto di lavoro autonomo, senza essere assunta. La legge italiana non usa la parola: parla di lavoro autonomo, e il confine con la dipendenza è chi dirige e organizza il lavoro.

Altri nomi: lavoratore autonomo, freelancer, contractor

«Freelance» è una parola che i testi di legge italiani non usano: parlano di lavoro autonomo. Per chi assume la distinzione pesa più dell’etichetta, perché da lì dipende il tipo di contratto e quello che la persona potrà pretendere.

Che cosa indica la legge

Il codice civile descrive il contratto d’opera: una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222, testo letto su Brocardi, che è una fonte secondaria). Il lavoratore subordinato è invece chi si obbliga, dietro retribuzione, a collaborare nell’impresa, sotto la direzione dell’imprenditore (art. 2094, stessa avvertenza).

La legge 81/2017 dedica un capitolo al lavoro autonomo: vale per i rapporti del titolo III del libro quinto del codice civile, compresi quelli con una disciplina particolare richiamati dall’articolo 2222, e lascia fuori gli imprenditori, anche piccoli (art. 1, in vigore dal 14 giugno 2017).

Perché il confine conta

Più decidi tu come, quando e dove il lavoro viene fatto, più l’incarico si avvicina alla descrizione dell’articolo 2094 e si allontana da quella dell’articolo 2222. Per un caso preciso la legge ha scelto una regola: se la collaborazione è personale e continuativa e le modalità di esecuzione le organizza il committente, anche attraverso piattaforme digitali, si applica la disciplina del lavoro subordinato (d.lgs. 81/2015, art. 2, dal 1° gennaio 2016). La norma esclude, tra le altre, le collaborazioni regolate da contratti collettivi nazionali e le professioni intellettuali per cui serve l’iscrizione a un albo.

Anche chi resta autonomo è tutelato. La stessa legge 81/2017 considera abusive, e senza effetto, le clausole che permettono al committente di modificare da solo le condizioni, di recedere da un contratto continuativo senza congruo preavviso o di fissare il pagamento oltre sessanta giorni dalla fattura, e tratta come abusivo il rifiuto di mettere il contratto per iscritto; in questi casi il lavoratore può chiedere il risarcimento (art. 3). Per chi commissiona è un elenco di cose da non scrivere.

Che cosa chiedere prima di firmare

Le domande utili sono queste:

  • Che cosa consegna, e per quando? Un incarico senza risultato definito somiglia a una posizione aperta.
  • Chi decide il metodo, gli orari e il luogo? Se la risposta è «tu», l’incarico è vicino alla dipendenza.
  • Con quali strumenti lavora, e per chi altro? Una persona che lavora solo per te, con le tue dotazioni e nei tuoi orari, è un segnale da portare a chi segue il diritto del lavoro.
  • Quanto dura, con quale preavviso e con quali termini di pagamento? Scrivili, e tienili entro i limiti dell’articolo 3.

Per valutare la persona guarda ciò che ha già fatto, in un portfolio, oppure chiedi una prova di lavoro pagata su un caso reale. Quando l’attività diventa continua e centrale, la forma corretta è un contratto di lavoro subordinato. Questa voce non sostituisce un parere: l’esito dipende dai fatti del caso.

Fonti e riferimenti

Domande frequenti

Quando conviene un freelance e quando una persona assunta?
Il freelance fa al caso tuo quando il lavoro ha un risultato definito e una fine, e chi lo svolge decide come farlo. Se il lavoro è continuo, sta dentro l’organizzazione e va diretto giorno per giorno, serve un’assunzione: è la differenza tra la descrizione dell’articolo 2222 del codice civile e quella dell’articolo 2094.
Che cosa succede se un freelance lavora come un dipendente?
Dipende dal caso, e conviene chiederlo a un consulente del lavoro o a un legale. Per le collaborazioni personali e continuative organizzate dal committente, anche tramite piattaforme digitali, l’articolo 2 del d.lgs. 81/2015 applica dal 1° gennaio 2016 la disciplina del lavoro subordinato, con le esclusioni previste dalla stessa norma, tra cui le professioni intellettuali con iscrizione in albi.

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