Contratto di lavoro subordinato
Il contratto di lavoro subordinato è l’accordo con cui una persona si obbliga, dietro retribuzione, a collaborare nell’impresa sotto la direzione del datore di lavoro. In Italia il tempo indeterminato è la forma comune; il termine e il part-time hanno regole di forma proprie.
Quando in Italia si parla di contratto di lavoro senza altre parole, si intende quasi sempre questo: un rapporto di lavoro subordinato. Le regole di forma che contano per chi assume cambiano però secondo il tipo di contratto, ed è lì che si sbaglia.
Conta la dipendenza, non il nome
Il codice civile descrive il lavoratore subordinato come chi si obbliga, dietro retribuzione, a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore (art. 2094 c.c., nel testo riportato da Brocardi). È la dipendenza, e non il nome scritto sul documento, a distinguerlo dal lavoro autonomo.
Per il legislatore la forma normale è quella a tempo indeterminato: l’art. 1 del d.lgs. 81/2015 dice che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Il termine, il part-time e le altre forme sono eccezioni con regole proprie.
Quando la forma scritta è obbligatoria
Dove la forma scritta è imposta lo dice la norma del singolo contratto. Nei testi in vigore il quadro è questo.
- Tempo determinato. Secondo l’art. 19 del d.lgs. 81/2015 l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto, e una copia va consegnata al lavoratore entro cinque giorni lavorativi. L’eccezione è per i rapporti non superiori a dodici giorni. Il testo fissa poi la durata ordinaria a dodici mesi e consente di arrivare a ventiquattro solo a certe condizioni, una delle quali legata a una data, il 31 dicembre 2026: controlla il testo vigente prima di scrivere una causale.
- Part-time. L’art. 5 richiede la forma scritta ai fini della prova e l’indicazione precisa della durata della prestazione e della collocazione dell’orario.
- Tempo indeterminato a tempo pieno. Nei testi citati non risulta un obbligo di forma scritta del contratto in sé. Resta l’obbligo di informazione, che di fatto spinge a mettere tutto per iscritto.
Quest’ultimo è nel d.lgs. 152/1997, art. 1, nel testo in vigore dal 28 giugno 2026. Il datore deve informare il lavoratore, all’assunzione e prima che cominci, consegnando il contratto individuale scritto oppure copia della comunicazione di assunzione. Le informazioni mancanti arrivano per iscritto entro sette giorni dall’inizio, e alcune, tra cui le ferie, il preavviso e l’ente previdenziale, entro un mese. L’elenco comprende identità delle parti, luogo di lavoro, inquadramento, data di inizio, tipo di contratto, periodo di prova, retribuzione e contratto collettivo applicato.
Scrivi sempre, poi scegli il tipo
Scrivi sempre. Anche dove la legge non impone la forma scritta, chi assume deve comunque dare le informazioni dell’art. 1, e un contratto ben fatto le contiene già.
Per il resto, scegli prima il tipo di contratto e solo dopo apri il modello. Un modello preparato per un tipo porta con sé le regole di quel tipo e nient’altro: un contratto a termine copiato da un tempo indeterminato dimentica il termine, e un part-time dimentica l’orario. Se è in discussione la natura subordinata o autonoma del rapporto, o se il contratto collettivo applicato non è chiaro, fai rivedere la bozza a un consulente del lavoro prima della firma.
Distingui infine l’offerta dal contratto. La lettera di offerta riassume ciò che proponi e deve coincidere con quanto poi firmi, compresi il periodo di prova e il preavviso, che sono tra le informazioni dovute.
Fonti e riferimenti
- Brocardi: codice civile, art. 2094 (prestatore di lavoro subordinato)
- Normattiva: d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 1 (forma contrattuale comune)
- Normattiva: d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 19 (apposizione del termine)
- Normattiva: d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 5 (forma e contenuti del part-time)
- Normattiva: d.lgs. 26 febbraio 1997, n. 152, art. 1 (informazioni sul rapporto di lavoro)
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