Contratto di lavoro subordinato

Il contratto di lavoro subordinato è l’accordo con cui una persona si obbliga, dietro retribuzione, a collaborare nell’impresa sotto la direzione del datore di lavoro. In Italia il tempo indeterminato è la forma comune; il termine e il part-time hanno regole di forma proprie.

Altri nomi: contratto di lavoro dipendente, contratto individuale di lavoro, contratto di assunzione

Quando in Italia si parla di contratto di lavoro senza altre parole, si intende quasi sempre questo: un rapporto di lavoro subordinato. Le regole di forma che contano per chi assume cambiano però secondo il tipo di contratto, ed è lì che si sbaglia.

Conta la dipendenza, non il nome

Il codice civile descrive il lavoratore subordinato come chi si obbliga, dietro retribuzione, a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore (art. 2094 c.c., nel testo riportato da Brocardi). È la dipendenza, e non il nome scritto sul documento, a distinguerlo dal lavoro autonomo.

Per il legislatore la forma normale è quella a tempo indeterminato: l’art. 1 del d.lgs. 81/2015 dice che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Il termine, il part-time e le altre forme sono eccezioni con regole proprie.

Quando la forma scritta è obbligatoria

Dove la forma scritta è imposta lo dice la norma del singolo contratto. Nei testi in vigore il quadro è questo.

  • Tempo determinato. Secondo l’art. 19 del d.lgs. 81/2015 l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto, e una copia va consegnata al lavoratore entro cinque giorni lavorativi. L’eccezione è per i rapporti non superiori a dodici giorni. Il testo fissa poi la durata ordinaria a dodici mesi e consente di arrivare a ventiquattro solo a certe condizioni, una delle quali legata a una data, il 31 dicembre 2026: controlla il testo vigente prima di scrivere una causale.
  • Part-time. L’art. 5 richiede la forma scritta ai fini della prova e l’indicazione precisa della durata della prestazione e della collocazione dell’orario.
  • Tempo indeterminato a tempo pieno. Nei testi citati non risulta un obbligo di forma scritta del contratto in sé. Resta l’obbligo di informazione, che di fatto spinge a mettere tutto per iscritto.

Quest’ultimo è nel d.lgs. 152/1997, art. 1, nel testo in vigore dal 28 giugno 2026. Il datore deve informare il lavoratore, all’assunzione e prima che cominci, consegnando il contratto individuale scritto oppure copia della comunicazione di assunzione. Le informazioni mancanti arrivano per iscritto entro sette giorni dall’inizio, e alcune, tra cui le ferie, il preavviso e l’ente previdenziale, entro un mese. L’elenco comprende identità delle parti, luogo di lavoro, inquadramento, data di inizio, tipo di contratto, periodo di prova, retribuzione e contratto collettivo applicato.

Scrivi sempre, poi scegli il tipo

Scrivi sempre. Anche dove la legge non impone la forma scritta, chi assume deve comunque dare le informazioni dell’art. 1, e un contratto ben fatto le contiene già.

Per il resto, scegli prima il tipo di contratto e solo dopo apri il modello. Un modello preparato per un tipo porta con sé le regole di quel tipo e nient’altro: un contratto a termine copiato da un tempo indeterminato dimentica il termine, e un part-time dimentica l’orario. Se è in discussione la natura subordinata o autonoma del rapporto, o se il contratto collettivo applicato non è chiaro, fai rivedere la bozza a un consulente del lavoro prima della firma.

Distingui infine l’offerta dal contratto. La lettera di offerta riassume ciò che proponi e deve coincidere con quanto poi firmi, compresi il periodo di prova e il preavviso, che sono tra le informazioni dovute.

Fonti e riferimenti

Domande frequenti

Il contratto di lavoro subordinato deve essere scritto?
Non sempre, ma conviene dare per scontato di sì. Per il termine, il testo in vigore dell’art. 19 del d.lgs. 81/2015 dice che l’apposizione è priva di effetto senza atto scritto, con un’eccezione per i rapporti fino a dodici giorni. Il part-time va stipulato per iscritto ai fini della prova. Anche dove la forma scritta non è imposta, le informazioni sul rapporto vanno comunque date, in buona parte prima dell’inizio, e un contratto firmato è il modo più semplice per farlo.
Che differenza c’è tra lettera di assunzione e contratto di lavoro?
La lettera di assunzione riassume le condizioni principali che proponi, il contratto fissa l’intero rapporto. Qualunque documento consegni, verifica che contenga le informazioni elencate nell’art. 1 del d.lgs. 152/1997: una lettera che non le riporta non le sostituisce.

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