Lettera di dimissioni
La lettera di dimissioni è lo scritto con cui un lavoratore comunica di lasciare l’impiego. In Italia, per essere efficaci, le dimissioni volontarie vanno però presentate con la procedura telematica del Ministero del Lavoro, e la lettera da sola non basta.
Una lettera di dimissioni consegnata a mano non basta, in Italia, a far uscire una persona. È la prima cosa da sapere per chi gestisce il personale, perché cambia che cosa si conta e da quando.
Che cosa è, e che cosa serve oltre alla lettera
La lettera esprime la decisione, ma la legge chiede un altro atto. L’articolo 26 del decreto legislativo 151/2015 dispone che le dimissioni volontarie, fuori dai casi esclusi, si facciano esclusivamente per via telematica, su moduli messi a disposizione dal Ministero del Lavoro e inviati al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro, «a pena di inefficacia». Può trasmetterli il lavoratore o, per suo conto, un patronato, un sindacato, un consulente del lavoro, l’Ispettorato, un ente bilaterale o una commissione di certificazione. Il lavoro domestico e le dimissioni in sede protetta restano fuori dalla procedura.
Per il datore di lavoro questo ha due conseguenze concrete. La data certa è quella di trasmissione del modulo, non quella in cui è stata consegnata la lettera. E chi altera i moduli rischia una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, se il fatto non costituisce reato.
Come funziona dopo l’invio
Entro sette giorni dalla trasmissione il lavoratore può revocare, con le stesse modalità. Il preavviso, se previsto, decorre secondo le regole del contratto: l’articolo 2118 del codice civile dice che ciascuna parte può recedere dal contratto a tempo indeterminato dando il preavviso nei termini e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità, e che chi recede senza preavviso deve all’altra parte un’indennità pari alla retribuzione del periodo mancante. Nella pratica si guarda al CCNL applicato.
Un caso a parte è l’assenza. Con l’articolo 19 della legge 203/2024, in vigore dal 12 gennaio 2025, l’assenza ingiustificata oltre il termine del CCNL, o oltre quindici giorni se questo non lo prevede, va comunicata dal datore di lavoro all’Ispettorato territoriale: il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore. L’Ispettorato può verificare la veridicità della comunicazione. Vale la prova contraria del lavoratore che dimostri di non aver potuto comunicare il motivo, per forza maggiore o per fatto del datore di lavoro.
Quando la lettera viene presa per l’atto
- La lettera trattata come atto finale. L’azienda prende nota della data sulla lettera, organizza l’uscita e scopre che il modulo non è mai arrivato. Finché la procedura non è completata, il rapporto continua.
- La sostituzione avviata troppo presto. Con sette giorni di revoca, annunciare la posizione come aperta lo stesso giorno della lettera è prematuro.
- L’assenza gestita a occhio. Un lavoratore sparisce e l’azienda aspetta. Il termine è quello del CCNL o di quindici giorni, e la comunicazione all’Ispettorato spetta al datore di lavoro.
Le date da registrare per ogni uscita
Tieni quattro date per ogni uscita volontaria: ricezione della lettera, trasmissione del modulo, scadenza dei sette giorni, ultimo giorno di lavoro. Dalla differenza tra la prima e la seconda capisci quanto tempo l’azienda perde senza un atto valido; dalla seconda all’ultima, quanto margine rimane per il passaggio di consegne. Su queste date si fonda anche la ricerca del sostituto: puoi prepararla subito, ma gli impegni irreversibili conviene prenderli dopo i sette giorni.