Bonus di ingresso

Il bonus di ingresso, o sign-on bonus, è una somma una tantum che l’azienda offre a una persona nuova all’inizio del rapporto di lavoro. Serve a chiudere uno scarto che la retribuzione fissa non copre, per esempio un premio perso lasciando il datore precedente.

Altri nomi: sign-on bonus, signing bonus, bonus di assunzione, welcome bonus

Un pagamento una tantum

Un bonus di ingresso si paga una volta, all’inizio o poco dopo. Non entra nella retribuzione di base e l’anno dopo non c’è più. In questo si distingue dal retention bonus, che si offre a una persona già in azienda per trattenerla fino a una data, e dal superminimo, che continua mese dopo mese.

Ha senso in due casi. Il primo è chiudere uno scarto tra la tua offerta e la richiesta, quando la fascia non si può alzare ma il primo anno sì. Il secondo è compensare quello che la persona perde lasciando il datore precedente: una quota di premio non ancora maturata, o i costi di un trasloco. In tutti e due i casi il bonus risolve una difficoltà dell’ingresso e non una questione di retribuzione di fondo.

Come funziona

Parti dalla cifra che conta per la persona, che è il totale del primo anno, e da quella che conta per te, cioè quanto resta nel secondo. Un’offerta con una base di 40.000 euro lordi e un bonus di 5.000 non equivale a una da 45.000: nel secondo anno la persona è a 40.000, e se l’ha sentita come 45.000 se ne accorge quando il bonus non si ripete. Le cifre sono inventate, a titolo di esempio. Presenta le due voci separate già al momento dell’offerta.

Poi scrivi le condizioni: importo, quando si paga (tutto all’avvio o in due tranche), e che cosa succede se il rapporto finisce presto. Una clausola di restituzione non è automatica. Va concordata prima e firmata dalla persona; i limiti posti dalla Cassazione a una clausola di durata minima, in un caso di dirigente, sono riassunti nelle domande frequenti.

Il trattamento fiscale e contributivo di un bonus di ingresso non l’abbiamo verificato per questa voce: prima di promettere un importo netto a una persona chiedilo al consulente del lavoro.

Quando copre una base troppo bassa

Il bonus usato per coprire una base poco competitiva paga il primo anno e lascia aperto il secondo: la persona incassa e valuta le altre proposte con una base che resta sotto il mercato. Si rompe anche quando manca la clausola, perché senza un accordo scritto non c’è nulla da far valere se la persona se ne va dopo due mesi.

C’è poi un punto che nell’annuncio e nel colloquio pesa più di quanto sembri. Dal 7 giugno 2026 l’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 96/2026 vieta di chiedere quanto la persona guadagna o ha guadagnato in passato. Per compensare un premio che la persona perde devi sapere quanto vale. Il comma 2 vieta anche di acquisire le stesse informazioni con altre modalità, e il testo non nomina i bonus: prima di calcolare l’importo su quel premio, fai verificare l’impostazione dal consulente del lavoro. Che cosa si può muovere nella trattativa sta in negoziazione dello stipendio.

Come misurarlo

Guarda chi, tra le persone che hanno avuto il bonus, è ancora in azienda dopo dodici mesi, e confrontalo con chi è entrato senza. Se il bonus viene chiesto in quasi tutte le trattative, ha smesso di essere un’eccezione e fa parte della base: o la fascia è troppo bassa o il bonus è diventato un secondo stipendio da rivedere. Se invece chi lo incassa se ne va prima degli altri, il bonus non ha comprato permanenza, e conviene chiedere a chi se n’è andato che cosa mancava. Per un confronto con una proposta di un’altra azienda vedi la controfferta.

Fonti e riferimenti

Domande frequenti

Posso chiedere la restituzione del bonus se la persona se ne va presto?
Solo se l’hai scritto prima, nell’accordo che la persona ha firmato. Per la Cassazione un patto di durata minima regge se ha un termine e se la persona riceve in cambio qualcosa di non simbolico (n. 14457 del 2017, caso di un dirigente, con rinvio al giudice d’appello). Non riguarda i bonus di ingresso in particolare e non vale come regola per ogni ruolo: fai rivedere la clausola dal consulente del lavoro.

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