Apprendistato
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato che unisce lavoro e formazione, regolato in Italia dal d.lgs. 81/2015 e dai contratti collettivi. Ha tre forme: qualifica e diploma professionale, professionalizzante, alta formazione e ricerca.
In Italia «apprendistato» indica un contratto preciso: per l’articolo 41 del d.lgs. 81/2015 è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. Non coincide con i percorsi di apprenticeship di altri paesi, che hanno regole proprie. Le forme sono tre. Quella per la qualifica e il diploma professionale (art. 43) è aperta a chi ha compiuto 15 anni e fino ai 25, e unisce formazione in azienda e istruzione presso gli istituti formativi. Quella di alta formazione e ricerca (art. 45) porta a titoli universitari, dottorati o attività di ricerca, con un protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa. La terza è la professionalizzante, quella che di solito incontra chi assume.
Come funziona il professionalizzante
Secondo l’articolo 44 si assumono persone tra i 18 e i 29 anni (senza limiti di età, tra gli altri, per chi percepisce un’indennità di mobilità o un trattamento di disoccupazione, art. 47, comma 4) e dai 17 se hanno una qualifica professionale ai sensi del d.lgs. 226/2005, per conseguire una qualificazione professionale ai fini contrattuali. La durata e il modo di erogare la formazione li fissano accordi interconfederali e contratti collettivi nazionali per ogni qualifica, con un massimo di tre anni, cinque per i profili artigiani. La formazione svolta sotto la responsabilità dell’impresa è integrata, nei limiti delle risorse disponibili, da un’offerta pubblica di competenze di base e trasversali fino a 120 ore nel triennio, regolata dalle Regioni.
L’articolo 42 vale per tutte le forme. Il contratto è scritto ai fini della prova e contiene in forma sintetica il piano formativo individuale; dura di norma almeno sei mesi. Il resto lo regolano gli accordi collettivi nei limiti di alcuni principi: niente cottimo, inquadramento fino a due livelli sotto quello previsto per la qualifica da conseguire oppure retribuzione in percentuale proporzionata all’anzianità, un tutore o referente aziendale. Alla fine del periodo formativo ciascuna parte può recedere con preavviso; se nessuna recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato (comma 4).
Limiti, conferme e sanzioni
Sul numero, il totale degli apprendisti non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio, e non può superare il 100 per cento per chi occupa meno di dieci lavoratori. Senza maestranze qualificate, o con meno di tre, si possono assumere al massimo tre apprendisti (art. 42, comma 7). Questi limiti non valgono per le imprese artigiane, che seguono l’articolo 4 della legge 443/1985.
Per i datori di lavoro con almeno cinquanta dipendenti, salvo diverse soglie dei contratti collettivi nazionali, assumere nuovi apprendisti professionalizzanti richiede che sia proseguito a tempo indeterminato il rapporto di almeno il 20 per cento di quelli dei trentasei mesi precedenti; restano fuori dal conteggio periodo di prova, dimissioni e giusta causa. Se la percentuale non è rispettata, è comunque consentita l’assunzione di un apprendista professionalizzante. Chi assume oltre il limite ha apprendisti considerati lavoratori ordinari a tempo indeterminato dall’inizio (art. 42, comma 8).
Sulla formazione si concentra l’ispezione: se manca per colpa esclusiva del datore di lavoro e le finalità non si raggiungono, la differenza tra contributi versati e quelli dovuti al livello superiore, maggiorata del 100 per cento, è a suo carico. Per un contratto senza forma scritta o piano formativo, o per violazioni di alcune clausole collettive, la sanzione va da 100 a 600 euro, e da 300 a 1.500 se ripetuta (art. 47, commi 1 e 2).
Come controllare che regga
Prima della firma verifica il CCNL applicato, il livello di inquadramento, la durata prevista per la qualifica, il tutore e il tempo che può dedicare davvero e la capienza rispetto ai limiti del comma 7. Dopo l’assunzione confronta il piano formativo con le ore e le attività svolte: un titolo di mansione non basta a dimostrare la formazione, e la documentazione delle ore e delle attività di formazione è ciò che puoi mostrare in un’ispezione. Se hai almeno cinquanta dipendenti, tieni il conto di quanti apprendisti restano a fine percorso, perché è lo stesso numero che ti autorizza ad assumerne altri.
Fonti e riferimenti
- Normattiva: d.lgs. 81/2015, art. 41 (definizione)
- Normattiva: d.lgs. 81/2015, art. 42 (disciplina generale)
- Normattiva: d.lgs. 81/2015, art. 43 (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale)
- Normattiva: d.lgs. 81/2015, art. 44 (apprendistato professionalizzante)
- Normattiva: d.lgs. 81/2015, art. 45 (apprendistato di alta formazione e ricerca)
- Normattiva: d.lgs. 81/2015, art. 47 (disposizioni finali)