Dipendente boomerang

Il dipendente boomerang è una persona che aveva lasciato l’azienda e viene riassunta. Porta una storia di lavoro già osservata dal vivo, ma il motivo dell’addio va verificato: se non è cambiato nulla, tornerà a pesare.

Altri nomi: boomerang employee, ex dipendente riassunto, riassunzione di un ex dipendente

Quello che sai già della persona

Con una persona che ha già lavorato da te hai un dato che nessun colloquio produce: come si muove sotto pressione, con chi collabora bene, se ha portato a termine ciò che aveva promesso. Conosce inoltre strumenti, clienti e gergo interno, quindi il tempo per diventare autonoma si accorcia. Per una posizione da coprire in fretta, questo è quasi un argomento sufficiente.

Il motivo dell’addio non è sparito da solo

Di solito c’è una causa principale: un responsabile, un tetto di retribuzione, una carriera che non si apriva, un progetto a cui non riusciva ad accedere. Se quella causa è ancora lì, assumi qualcuno che uscirà dalla stessa porta. La domanda da fare in colloquio è una sola: che cosa è cambiato, da parte sua o da parte tua? Un ruolo diverso, un nuovo responsabile, un ripensamento sul mercato valgono come risposta. Un «niente» no.

Resta da tenere aperto il canale. Una persona torna se se ne è andata bene e se riesci a ritrovarla: si decide in fase di offboarding, con un colloquio finale sincero e un saluto che non chiude la porta. Tenere i recapiti di chi se ne va per ricontattarlo è però un trattamento di dati: serve una base giuridica e un’informativa, come per l’archivio di profili descritto alla voce sul consenso della persona candidata.

Due regole italiane da conoscere prima

Se la persona aveva un contratto a tempo determinato con te, la riassunzione incontra due norme del d.lgs. 81/2015. La prima riguarda il diritto di precedenza dell’art. 24, nel testo in vigore dal 1° marzo 2017: salvo diversa previsione dei contratti collettivi, chi ha lavorato più di sei mesi a termine presso la stessa azienda ha precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato che l’azienda fa nei dodici mesi successivi, per le mansioni già svolte. Per le attività stagionali la precedenza vale per le nuove assunzioni a termine nelle stesse attività. Per far valere il diritto la persona lo comunica per iscritto entro sei mesi dalla fine del rapporto (tre per le attività stagionali), e il diritto si estingue un anno dopo la cessazione. Va menzionato nel contratto a termine.

La seconda riguarda i tempi del richiamo. L’art. 21, comma 2, nel testo in vigore dal 12 gennaio 2025, prevede che un nuovo contratto a termine stipulato entro dieci giorni dalla scadenza di uno fino a sei mesi, o entro venti giorni da uno più lungo, diventi a tempo indeterminato. Le attività stagionali elencate dal decreto ministeriale e i casi previsti dai contratti collettivi sono esclusi.

Entrambe le norme parlano di rapporti a termine e di mansioni precise: per un caso concreto, e per sapere se un patto di prova valga ancora, chiedi a chi segue il diritto del lavoro.

Retribuzione e inserimento al rientro

Due errori ricorrono. Il primo è ancorare la retribuzione al numero di prima: la persona è cresciuta nel frattempo, e conta il mercato di oggi per il profilo di oggi. Il secondo è saltare l’inserimento perché «conosce già tutto». Ciò che è cambiato dalla sua uscita, per esempio processi, strumenti e persone, merita un breve onboarding mirato.

Fonti e riferimenti

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