Anno sabbatico
L’anno sabbatico, o sabbatical, è una lunga pausa dal lavoro concordata con l’azienda: la persona non si dimette e riprende il suo posto. In Italia non è un istituto con questo nome; il caso previsto dalla legge più vicino è il congedo per la formazione.
Che cosa indica la parola
Chi dice «sabbatico» pensa a una pausa lunga con un ritorno sicuro. Non è il congedo parentale, che ha una norma e una causa precise, e non è una dimissione con la promessa di riassumere. Non è nemmeno la riduzione volontaria dell’impegno lavorativo, che cambia in modo stabile il lavoro e non lo interrompe.
Nelle norme che abbiamo letto per questa voce, gli articoli 4, 5 e 6 della legge 53/2000, l’espressione «anno sabbatico» non compare. La legge prevede congedi legati a uno scopo preciso, come la formazione o gravi motivi familiari; una pausa lunga senza uno di questi scopi esiste solo se viene concordata o se la prevede il contratto collettivo.
Il congedo per la formazione
L’articolo 5 lo riconosce a chi lavora presso un datore di lavoro pubblico o privato da almeno cinque anni, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco di tutta la vita lavorativa. Lo scopo è circoscritto: completare la scuola dell’obbligo, ottenere un diploma di secondo grado o una laurea, o seguire attività di formazione non organizzate né finanziate dal datore. Chi lo usa mantiene il posto ma non ha diritto alla retribuzione, e il periodo non conta nell’anzianità di servizio. Il datore può non accogliere la richiesta o differirla per comprovate esigenze organizzative; i contratti collettivi fissano le modalità.
Per questo il congedo non risolve la richiesta di chi vuole viaggiare, scrivere un libro o riposare. L’articolo 6 riguarda un tema vicino, la formazione continua, e rinvia alla contrattazione collettiva per ore di congedo, criteri di scelta e orario e retribuzione.
Come decidere una richiesta
Se la persona ha cinque anni di servizio e vuole studiare, parti dal congedo per la formazione e dal contratto collettivo che applichi. Per gravi e documentati motivi familiari l’articolo 4, comma 2, della stessa legge prevede un congedo non retribuito fino a due anni, con conservazione del posto; controlla anche se il contratto collettivo che applichi disciplina un’aspettativa. Negli altri casi la pausa esiste solo se la concordate, e gli accordi che reggono mettono per iscritto tre cose: quando comincia e finisce, che cosa succede alla retribuzione, quale ruolo ritrova la persona.
Un sabbatico retribuito costa il periodo pagato e il lavoro da coprire, uno non retribuito costa solo il lavoro da coprire. In tutti e due i casi c’è un costo che si dimentica, la ripresa: chi torna dopo molti mesi trova un team cambiato, e conviene fissare un colloquio di rientro prima della partenza. Se vuoi offrirlo come benefit, scrivilo nell’annuncio con le condizioni vere, anzianità richiesta compresa.