Distacco del lavoratore
Il distacco è l’invio temporaneo di una persona dipendente a lavorare per un altro soggetto, per un’attività precisa e nell’interesse di chi la distacca, che resta il suo datore di lavoro. In inglese è il secondment; lo regola l’articolo 30 del d.lgs. 276/2003.
Assunta da te, al lavoro per altri
In un distacco la persona resta assunta da te e lavora per qualcun altro. È questo che lo distingue da un cambio di squadra dentro la stessa azienda, dove nessun altro soggetto riceve la persona e la strada è la mobilità interna, e da una promozione, che è permanente e cambia inquadramento.
Il comma 1 dell’articolo 30 del d.lgs. 276/2003 descrive la figura con tre elementi: il datore di lavoro mette temporaneamente a disposizione di un altro soggetto una o più persone, per una determinata attività lavorativa, per soddisfare un interesse proprio. Il testo che abbiamo letto non elenca gli interessi validi e non fissa una durata massima. L’interesse e la durata sono quindi i due punti che devi saper spiegare per iscritto, e per dubbi concreti serve il consulente del lavoro.
Come funziona
Chi distacca resta responsabile della retribuzione e del trattamento della persona (comma 2): la busta paga non passa all’azienda che la riceve. Se il distacco cambia le mansioni serve il consenso della persona, e se la porta in un’unità a più di 50 chilometri da quella di partenza è ammesso solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive (comma 3). Per le imprese legate da un contratto di rete, il comma 4-ter prevede che l’interesse di chi distacca nasca automaticamente dalla rete e ammette la codatorialità secondo le regole del contratto di rete.
In pratica un distacco scritto bene mette nero su bianco sei cose: chi distacca e chi riceve, l’attività, il motivo per cui interessa a chi distacca, la data di inizio e quella di fine, chi risponde del rapporto di ogni giorno e che cosa succede alla fine. L’ultima si dimentica per prima, ed è quella che serve quando la data arriva.
Senza i requisiti del comma 1
Il comma 4-bis dice che, se il distacco avviene senza i requisiti del comma 1, la persona può rivolgersi al giudice per ottenere un rapporto di lavoro con chi ha utilizzato la sua prestazione. Il comma rinvia all’articolo 27 del medesimo decreto, che la pagina di Normattiva segnala come abrogato dal d.lgs. 81/2015: come si leggono insieme va chiesto a un consulente, non dedotto da qui.
L’altro punto in cui si rompe non è giuridico ma organizzativo. La squadra che riceve si abitua alla persona, quella di partenza assume una sostituzione e la data di fine scivola. Un distacco previsto di sei mesi che ne dura diciotto diventa un trasferimento che nessuno ha deciso, con un posto di ritorno che non esiste più. Fissa un colloquio di rientro un mese prima della scadenza e decidi allora tra tre strade: la persona rientra, il distacco si prolunga con un nuovo accordo scritto, oppure cambia natura.
Il registro dei distacchi
Tieni un elenco dei distacchi in corso con soggetto, motivo, data di fine e data del colloquio di rientro. Poi guarda due numeri: quanti sono finiti oltre la data prevista e quante persone, tornate, hanno lasciato l’azienda entro l’anno. Se i distacchi si prolungano quasi sempre, l’accordo prometteva una durata che l’azienda non voleva mantenere. Se chi rientra se ne va entro l’anno, chiedi nel colloquio di uscita che cosa ha trovato al ritorno e correggi il prossimo accordo.